Art. 1 – Parti, marchio e definizioni
1.1 Milano Engineering & Partners P. EOOD, società di diritto bulgaro con sede in BLAGOEVGRAD, EIK/UIC 204258199, VAT n. 204258199, di seguito “Milano Engineering”, opera anche attraverso il marchio commerciale “OfficiaDomus”.
1.2 OfficiaDomus identifica il sistema commerciale e operativo attraverso il quale Milano Engineering presenta, coordina e/o fornisce beni, servizi, competenze professionali, produzioni, lavorazioni, installazioni e attività connesse, secondo lo specifico incarico.
1.3 Il “Cliente” è esclusivamente un operatore economico, impresa, professionista, ente o altro soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Sono esclusi i rapporti con consumatori, salvo espressa disciplina contrattuale separata conforme alla normativa applicabile.
1.4 Per “Partner” o “Operatori della rete” si intendono professionisti, produttori, imprese, fornitori, installatori, centri di lavorazione, consulenti e altri soggetti coinvolti o presentati da Milano Engineering tramite OfficiaDomus.
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni disciplinano i rapporti B2B relativi a forniture di beni, prestazioni di servizi, attività di coordinamento, progettazione, supporto tecnico-organizzativo, lavorazioni, installazioni e, ove espressamente concordato, gestione complessiva di interventi svolti da Milano Engineering tramite OfficiaDomus.
2.2 Le Condizioni si applicano a preventivi, offerte, ordini, conferme d’ordine, incarichi e prestazioni occasionali o continuative che le richiamino, salvo deroghe espressamente concordate per iscritto.
2.3 In caso di contrasto prevalgono, nell’ordine: (a) il contratto specifico sottoscritto; (b) la conferma d’ordine o l’offerta accettata; (c) eventuali condizioni particolari; (d) le presenti Condizioni Generali.
2.4 La semplice richiesta di informazioni o il mero accesso al sito OfficiaDomus non costituiscono accettazione di un incarico né obbligo di formulare un’offerta.
Art. 3 – Natura del rapporto e ruolo di Milano Engineering
3.1 Milano Engineering può operare, in funzione dello specifico incarico, come fornitore di beni e/o servizi, interfaccia commerciale, coordinatore tecnico e organizzativo, supporto logistico, soggetto incaricato di singole fasi operative oppure, se espressamente previsto nel contratto o nell’offerta accettata, come soggetto responsabile del coordinamento complessivo dell’intervento.
3.2 La natura, l’estensione, i limiti e le responsabilità dell’incarico sono esclusivamente quelli definiti nei documenti contrattuali relativi alla singola commessa.
3.3 In assenza di espressa assunzione contrattuale, nessuna attività di coordinamento, assistenza, presentazione di operatori o organizzazione della filiera comporta automaticamente l’assunzione del ruolo o delle responsabilità proprie del general contractor, del progettista, del direttore dei lavori, dell’esecutore delle opere o di altra figura professionale regolamentata.
3.4 Le prestazioni riservate per legge a professionisti abilitati saranno svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Art. 4 – Offerte, ordini e accettazione
4.1 Preventivi, stime, indicazioni economiche o tecniche preliminari non costituiscono offerta irrevocabile e possono essere aggiornati fino alla conferma scritta dell’ordine o dell’incarico.
4.2 Gli ordini e gli incarichi diventano vincolanti per Milano Engineering soltanto dopo conferma scritta, accettazione dell’offerta o sottoscrizione del relativo contratto.
4.3 Eventuali modifiche richieste successivamente all’accettazione potranno comportare variazioni di prezzo, tempi, modalità esecutive e responsabilità, che dovranno essere approvate per iscritto.
4.4 Milano Engineering può subordinare l’accettazione dell’incarico alla ricezione di documentazione tecnica, misure, rilievi, autorizzazioni, acconti o altre informazioni necessarie alla corretta esecuzione.
Art. 5 – Prezzi, imposte e oneri
5.1 Salvo diversa indicazione, i prezzi sono espressi al netto di IVA e di eventuali imposte, tributi, diritti, oneri doganali, costi autorizzativi o altri importi applicabili.
5.2 Il trattamento fiscale e IVA sarà determinato in funzione della natura dell’operazione, del luogo della cessione o prestazione, dello status delle parti e della normativa nazionale ed europea applicabile.
5.3 Costi di trasporto, imballaggio, scarico, montaggio, trasferte, vitto e alloggio, noleggi, mezzi speciali e opere accessorie sono inclusi solo quando espressamente indicati nell’offerta.
Art. 6 – Pagamenti
6.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento sarà anticipato, a saldo prima della consegna o secondo gli stati di avanzamento concordati nella relativa offerta o contratto.
6.2 In caso di ritardo nei pagamenti, Milano Engineering potrà sospendere forniture, lavorazioni, servizi, consegne e attività di coordinamento fino alla regolarizzazione, fermo restando il diritto agli interessi di mora e ai costi di recupero previsti dalla normativa applicabile.
6.3 La sospensione dovuta a inadempimento del Cliente comporterà il conseguente adeguamento dei termini di consegna o esecuzione, senza responsabilità per i ritardi direttamente derivanti dalla sospensione.
6.4 Eventuali contestazioni parziali non autorizzano la sospensione dei pagamenti relativi a forniture o prestazioni non contestate.
Art. 7 – Tempi, impedimenti e forza maggiore
7.1 Salvo che siano espressamente qualificati come essenziali nel contratto o nella conferma d’ordine, i termini di consegna o esecuzione hanno natura indicativa e sono formulati sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’offerta.
7.2 I termini saranno prorogati per il periodo ragionevolmente necessario in caso di ritardi imputabili al Cliente, varianti, mancata disponibilità del cantiere, ritardi di terzi, indisponibilità di materiali, eventi logistici, provvedimenti dell’autorità, forza maggiore o altre circostanze non ragionevolmente controllabili da Milano Engineering.
7.3 Eventuali penali, termini essenziali o responsabilità specifiche per ritardo saranno applicabili esclusivamente se espressamente previste per iscritto nel contratto relativo alla singola commessa.
7.4 Milano Engineering informerà il Cliente, quando ragionevolmente possibile, degli eventi che possano incidere in misura significativa sui tempi concordati.
Art. 8 – Responsabilità, terzi e limiti dell’incarico
8.1 Milano Engineering risponde delle obbligazioni espressamente assunte e delle attività direttamente svolte o contrattualmente poste sotto la propria responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
8.2 Quando Milano Engineering si limita a presentare, coordinare o mettere in relazione il Cliente con un operatore terzo che contratta direttamente con il Cliente, la responsabilità della prestazione del terzo resta in capo a quest’ultimo, salvo diversa espressa assunzione contrattuale di Milano Engineering.
8.3 Quando la fornitura o la prestazione del terzo rientra invece nell’obbligazione contrattuale assunta direttamente da Milano Engineering verso il Cliente, i rapporti interni con il terzo non limitano gli obblighi assunti da Milano Engineering nel relativo contratto.
8.4 Milano Engineering non risponde di errori derivanti da dati, misure, elaborati o indicazioni inesatte forniti dal Cliente o da soggetti da esso incaricati, né di modifiche, manomissioni, usi impropri o interventi non autorizzati successivi alla consegna.
8.5 Eventuali limitazioni quantitative della responsabilità dovranno essere specificamente previste nel contratto o nell’offerta applicabile e resteranno soggette ai limiti inderogabili della legge.
Art. 9 – Verifica, consegna e reclami
9.1 Il Cliente è tenuto a verificare beni, lavorazioni e prestazioni al momento della consegna o non appena ragionevolmente possibile.
9.2 Contestazioni relative a quantità, danni da trasporto, difetti evidenti o non conformità immediatamente riconoscibili dovranno essere comunicate per iscritto, con adeguata documentazione, entro 8 giorni dalla consegna o dalla prestazione, salvo diverso termine inderogabile previsto dalla legge o dal contratto.
9.3 I vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere denunciati per iscritto entro un termine ragionevole dalla loro scoperta e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile e delle eventuali garanzie contrattuali.
9.4 La presentazione di un reclamo non autorizza il Cliente a modificare, smontare o far intervenire terzi sui beni o sulle lavorazioni contestate senza preventiva autorizzazione, quando ciò possa impedire la verifica tecnica delle cause.
Art. 10 – Riservatezza e trattamento delle informazioni
10.1 Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni commerciali, tecniche e organizzative non pubbliche ricevute nel rapporto con OfficiaDomus, incluse condizioni economiche, nominativi e condizioni dei fornitori, modalità operative, know-how, documentazione progettuale e informazioni relative alla filiera.
10.2 L’obbligo di riservatezza permane per 5 anni dalla cessazione del rapporto, salvo che la natura dell’informazione o specifici accordi richiedano una tutela più lunga.
10.3 I dati personali eventualmente trattati nell’ambito del rapporto saranno gestiti in conformità alla normativa applicabile e all’informativa privacy resa da Milano Engineering.
10.4 Restano esclusi dall’obbligo di riservatezza i dati già legittimamente pubblici, conosciuti prima della comunicazione, ricevuti legittimamente da terzi o la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o dall’autorità competente.
Art. 11 – Non sollecitazione e tutela dei rapporti introdotti
11.1 Il Cliente si impegna, per le opportunità, i prodotti, le commesse o i progetti effettivamente conosciuti o sviluppati attraverso OfficiaDomus, a non eludere Milano Engineering mediante contatti commerciali diretti con fornitori, produttori, partner tecnici o altri operatori presentati da Milano Engineering, quando tali contatti siano finalizzati a concludere direttamente o indirettamente la medesima operazione evitando il ruolo commerciale o organizzativo di OfficiaDomus.
11.2 L’obbligo di cui sopra si applica per 24 mesi dall’ultima attività relativa alla specifica opportunità o dalla cessazione del relativo rapporto, salvo diverso accordo scritto.
11.3 La clausola non impedisce rapporti indipendenti e preesistenti tra il Cliente e l’operatore terzo, purché documentabili e non derivanti dall’introduzione effettuata da OfficiaDomus.
11.4 La violazione della presente clausola costituisce grave inadempimento e dà diritto a Milano Engineering di richiedere il risarcimento del danno effettivamente subito, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 12 – Tutela delle opportunità commerciali e della filiera
12.1 OfficiaDomus applica un principio di tutela e trasparenza dei rapporti commerciali introdotti nella propria rete.
12.2 Per lo stesso prodotto, cantiere, progetto o opportunità commerciale, Milano Engineering eviterà di gestire consapevolmente richieste concorrenti incompatibili con gli impegni già assunti, salvo consenso informato delle parti o diversa disciplina concordata.
12.3 Il presente principio non comporta esclusiva generale a favore del Cliente, salvo che l’esclusiva sia espressamente prevista per iscritto con indicazione del relativo ambito, durata e condizioni.
Art. 13 – Proprietà intellettuale e documentazione
13.1 Restano di proprietà dei rispettivi titolari i marchi, cataloghi, progetti, elaborati, fotografie, disegni, documenti, software, dati e materiali preesistenti o forniti da Clienti, Partner o terzi.
13.2 Gli elaborati, contenuti, documenti, modelli, soluzioni e materiali originali sviluppati direttamente da Milano Engineering restano di sua titolarità nei limiti previsti dalla legge e dagli accordi specifici, salvo cessione espressamente pattuita per iscritto.
13.3 Il Cliente potrà utilizzare gli elaborati consegnati esclusivamente per le finalità e nei limiti previsti dal relativo incarico. È vietata la riproduzione, cessione, modifica o utilizzazione per finalità ulteriori quando non autorizzata dal titolare dei relativi diritti.
13.4 L’eventuale pagamento della prestazione non comporta automaticamente il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, salvo espressa previsione contrattuale.
Art. 14 – Legge applicabile e foro competente
14.1 Salvo norme inderogabili diversamente applicabili, i rapporti tra Milano Engineering e il Cliente sono regolati dalla legge della Repubblica di Bulgaria.
14.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del rapporto sarà competente in via esclusiva il foro del luogo della sede legale di Milano Engineering, da identificare nella versione definitiva come “[DA COMPLETARE] – Repubblica di Bulgaria”, salvo i casi di competenza esclusiva inderogabile previsti dalla normativa applicabile.
14.3 Le parti potranno concordare per iscritto procedure di negoziazione, mediazione o altri strumenti di composizione della controversia prima di adire l’autorità giudiziaria.
Art. 15 – Accettazione, efficacia e clausole finali
15.1 Le presenti Condizioni si considerano accettate quando richiamate in un’offerta o altro documento contrattuale accettato dal Cliente, in una conferma d’ordine, in un contratto sottoscritto oppure mediante altra modalità che consenta di documentarne la conoscenza e l’accettazione.
15.2 Il mero utilizzo o la navigazione del sito OfficiaDomus, così come una semplice richiesta di informazioni, non costituisce di per sé accettazione delle presenti Condizioni né conclusione di un contratto.
15.3 Qualora una clausola sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni continueranno ad avere efficacia. Le parti sostituiranno, quando necessario, la clausola invalida con una previsione lecita che realizzi quanto più possibile la finalità economica originaria.
15.4 Le modifiche alle presenti Condizioni saranno efficaci per i nuovi rapporti dalla data di pubblicazione o comunicazione; per i rapporti già in essere resteranno applicabili le condizioni richiamate nei relativi documenti contrattuali, salvo diverso accordo scritto.